Liquidazione controllata con «spossessamento» ridotto
Necessaria l’autorizzazione per l’utilizzo dei beni del patrimonio funzionali all’attività lavorativa
La liquidazione controllata è il procedimento disciplinato dagli artt. 268 e ss. del DLgs. 14/2019 e volto alla liquidazione del patrimonio del debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento.
Tale procedura, che trova il suo antecedente nella liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012, regola il concorso tra i creditori e affida la gestione del patrimonio del debitore ad un organo terzo (il liquidatore).
La finalità liquidatoria e la natura concorsuale accomunano la procedura del sovraindebitato alla liquidazione giudiziale per le imprese maggiori (ex fallimento), pur distinguendosene per le semplificazioni operate in considerazione del limitato valore dei patrimoni che ne formano oggetto e per la limitata complessità delle situazioni economico finanziarie.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41