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Aliquota ridotta dell’accisa per il gasolio commerciale se il trasporto è regolare

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 maggio 2023

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La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 104 pubblicata ieri, 25 maggio 2023, conferma la legittimità costituzionale dell’art. 24-ter commi 2 lett. b) e 3) del DLgs. 504/95 (TUA), che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa sul gasolio commerciale per l’attività di trasporto.
La questione origina dal diniego dell’agevolazione nei confronti di un’impresa individuale, esercente l’attività di autotrasporto con noleggio di autobus con conducente e in possesso di licenza per il trasporto internazionale di passeggeri.

In proposito, è rilevato come l’art. 24-ter commi 2 lett. b) e 3) del TUA ricomprenda nelle tipologie dei beneficiari dell’agevolazione non solo soggetti pubblici, ma anche le imprese aventi natura privata, caratterizzati, peraltro, dall’esercizio di un’attività di trasporto regolare o di linea. Ai sensi dell’art. 87 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), esercita tale attività il soggetto che “effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico”.

Ad avviso della Corte, la ratio della disposizione è ancorata a un criterio oggettivo, ossia l’agevolazione del servizio di trasporto regolare, senza alcuna discriminazione in base alla natura soggettiva dell’esercente. Dall’aliquota ridotta resta tuttavia esclusa l’attività di trasporto occasionale, come già precisato sia dalla giurisprudenza nazionale (C.T. Reg. Lombardia n. 2417/2021, C.T. Reg. Toscana n. 746/2020 C.T. Reg. Lombardia n. 1925/2020; in termini, cfr. Corte Cost. nn. 218/2019 e 120/2020), sia dalla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia Ue, causa C-513/18).
Ne discende che, in caso di “doppia attività” di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, le imprese beneficiano dell’agevolazione fiscale limitatamente alla porzione di attività dedicata al trasporto regolare.

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