Il cessionario/committente non deve riqualificare l’operazione
Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, il cessionario/committente che non riceve la fattura o la riceve irregolare, deve regolarizzare l’operazione emettendo apposita autofattura entro trenta giorni dallo spirare di 4 mesi dall’omissione (o decorsi trenta giorni dalla registrazione, per la fattura irregolare), potendo esercitare la detrazione dopo aver ottenuto il “visto” dall’Agenzia delle Entrate.
Ove ciò non avvenga, l’IVA non viene a lui richiesta ma c’è comunque una sanzione pari al 100% del tributo.
Il cessionario/committente, nell’ambito della menzionata regolarizzazione, non è tenuto a sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dalla controparte, ma solo a correggere l’omessa fattura o errori evidenti.
Pertanto, non è tenuto a riqualificare in consulenza l’operazione fatturata dalla controparte come intermediazione.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14650 depositata ieri.
Il discorso, precisano i giudici, è diverso per il reverse charge, ove il cessionario/committente è soggetto passivo d’imposta quindi deve sindacare le valutazioni giuridiche della controparte (in tal caso, per l’omessa regolarizzazione opera la sanzione dell’art. 6 comma 9-bis ultimo periodo del DLgs. 471/97).