Ai lavoratori detenuti spetta il minimo assoluto
Per determinare la competenza territoriale del giudice del lavoro si applicano i criteri di cui all’art. 413 comma 2 c.p.c.
Il lavoro prestato dal detenuto in case circondariali è remunerato secondo il disposto dell’art. 22 della L. 354/75, come sostituito dall’art. 2 comma 1 lett. f) del DLgs. 124/2018. In base a tale disposizione, testualmente, “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”; sulla remunerazione così determinata vengono quindi calcolati i contributi previdenziali e assistenziali (art. 7 del DL 103/91).
La norma appena riportata va ovviamente letta tenendo conto dell’art. 36 Cost., che ugualmente fa riferimento alla quantità ...
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