Nella liquidazione controllata doppio requisito per il gestore confermato liquidatore
Per il Tribunale di Torino deve essere iscritto sia all’elenco dei gestori della crisi che all’albo ex art. 356 del CCII ma la sentenza suscita perplessità
Ha effetti certamente dirompenti la sentenza di apertura della liquidazione controllata, pronunciata dal Tribunale di Torino l’11 maggio 2023.
La richiamata sentenza ha il pregio di affrontare, peraltro, con articolate argomentazioni, due temi particolarmente interessanti e dal non scarso rilievo pratico: il primo, relativo alla prededucibilità del compenso per le prestazioni rese dall’OCC e dall’advisor; il secondo, relativo alla conferma dell’OCC quale successivo liquidatore.
Con riferimento al primo tema, secondo la pronuncia in commento, se non vi è dubbio che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019 (CCII), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, possa pacificamente ritenersi quale spesa in prededuzione, maggiori dubbi suscita, ...
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