Presidente non necessario per l’assemblea deserta
Difficile che vizi della relazione sulla gestione possano rendere illecito il bilancio
Quando l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta, la presenza del presidente non è affatto necessaria; anzi, la sua assenza non solo non costituisce un’irregolarità (e nemmeno un’anomalia), ma si iscrive interamente nella fattispecie “assemblea deserta” utile ai fini dello svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione.
I vizi della relazione sulla gestione determinano la nullità della delibera di approvazione del bilancio solo se connessi ad informazioni collegabili a dati contenuti nel bilancio stesso che, per tal via, risultano privi di chiarezza.
Sono queste le principali indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10200 del 23 dicembre 2022, in un caso in cui alla data di prima convocazione dell’assemblea di approvazione ...
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