Interruzione del consolidato fiscale con rideterminazione dell’acconto
In caso di uscita dal regime della tassazione di gruppo verso fine anno, la consolidata potrebbe versare l’acconto in unica soluzione
In caso di interruzione del regime del consolidato fiscale nazionale ex art. 117 e ss. del TUIR, l’art. 124 comma 2 del TUIR stabilisce che, entro 30 giorni dal momento in cui si considera venir meno il requisito del controllo:
- la società o ente consolidante è tenuta a integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell’opzione;
- ciascuna società consolidata è tenuta ad effettuare l’integrazione con riferimento ai redditi propri.
In altri termini, sia l’ente o società controllante che le società controllate che escono dal consolidato devono rideterminare, sulla base del proprio reddito imponibile, l’eventuale maggior acconto dovuto
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