Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza senza sconti
La durata minima di 32 ore espressamente prevista per legge non è suscettibile di riduzioni
Con la recente risposta n. 3/2023, la Commissione ministeriale per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha confermato che il numero minimo delle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) rimane sempre pari a 32 e non può essere prevista alcuna forma di decurtazione.
Viene quindi dato chiarimento a una specifica istanza di interpello avanzata dalla Regione Sardegna, con cui si chiedeva se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS dovesse rispettare pedissequamente quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del DLgs. 81/2008 senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, potesse essere ammessa l’assenza ...
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