Comunicazioni di opzione con errori essenziali annullabili anche con crediti già usati
Ad avviso dell’Agenzia il credito da riversare si qualifica come «non spettante»
L’annullamento “extra-telematico” di una comunicazione di opzione viziata da un “errore sostanziale” è possibile anche se, nel mentre, il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione.
Se l’errore sostanziale non incide sull’an e sul quantum del credito che, post annullamento della comunicazione originaria, viene “rigenerato” mediante presentazione di una nuova comunicazione corretta, le sanzioni che si applicano sull’utilizzo in compensazione del credito prima della sua “rigenerazione” sono quelle previste per il caso di utilizzo di credito “non spettante” ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97 (con possibilità di ...