Termini di impugnazione delle sentenze sospesi per tregua fiscale ma senza feriale
Per la giurisprudenza la feriale rimane assorbita dalla sospensione per definizione liti
Ai sensi dell’art. 1 comma 199 della L. 197/2022, “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”.
Come accaduto in occasione delle precedenti definizioni, nonché in occasione dell’emergenza epidemiologica, si pone il problema del cumulo tra la sospensione in oggetto e la sospensione feriale ex art. 1 della L. 742/69, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Per quanto la fattispecie sia problematica, possiamo ragionevolmente sostenere che sul tema esiste un orientamento giurisprudenziale prevalente, che, sebbene sia ...
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