La definizione delle violazioni formali può causare la restituzione di importi
Il provvedimento direttoriale non ha base normativa
L’art. 1 comma 166 ss. della L. 197/2022 prevede la possibilità di definire le violazioni di carattere formale commesse sino al 31 ottobre 2022.
Ciò avviene pagando 200 euro per periodo di imposta entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 e rimuovendo la violazione entro il 31 marzo 2024.
La presenza di contenziosi in essere non osta alla definizione della violazione formale: ove non sorgano contestazioni, il processo è estinto per cessata materia del contendere.
Può però accadere che il contribuente abbia già pagato gli importi in ragione della riscossione frazionata, che, ai sensi degli artt. 68 del DLgs. 546/92 e 19 del DLgs. 472/97, prevede la seguente graduazione:
- sino al primo grado, nulla è dovuto;
- se il contribuente perde in primo grado, bisogna pagare i 2/3 della sanzione;
- ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41