Il collegamento della donazione non deve essere dichiarato in atto
La Corte di Cassazione smentisce apertamente un precedente orientamento
L’art. 1 comma 4-bis del DLgs. 346/90 stabilisce che l’imposta di donazione non è dovuta rispetto alle liberalità, dirette e indirette, le quali risultino funzionalmente collegate ad atti di trasferimento di diritti immobiliari ovvero di aziende, sempre che questi atti scontino l’imposta di registro, in misura proporzionale, o l’IVA.
La fattispecie descritta ricorre, ad esempio, quando la parte acquirente di un contratto di compravendita immobiliare utilizza, per pagare il corrispettivo, denaro proveniente da un atto di liberalità di un familiare. La ratio della previsione risiede nell’esigenza di evitare la duplicazione d’imposta su un fenomeno sostanzialmente unitario, attraverso la scelta di applicare solo il regime fiscale previsto per il “negozio
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