ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Il collegamento della donazione non deve essere dichiarato in atto

La Corte di Cassazione smentisce apertamente un precedente orientamento

/ Anita MAURO e Carmela NOVELLA

Venerdì, 30 giugno 2023

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 1 comma 4-bis del DLgs. 346/90 stabilisce che l’imposta di donazione non è dovuta rispetto alle liberalità, dirette e indirette, le quali risultino funzionalmente collegate ad atti di trasferimento di diritti immobiliari ovvero di aziende, sempre che questi atti scontino l’imposta di registro, in misura proporzionale, o l’IVA.
La fattispecie descritta ricorre, ad esempio, quando la parte acquirente di un contratto di compravendita immobiliare utilizza, per pagare il corrispettivo, denaro proveniente da un atto di liberalità di un familiare. La ratio della previsione risiede nell’esigenza di evitare la duplicazione d’imposta su un fenomeno sostanzialmente unitario, attraverso la scelta di applicare solo il regime fiscale previsto per il “negozio

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU