L’omessa procura al difensore è sempre regolarizzabile
Dubbi emergono per il ricorso non sottoscritto dal difensore
L’art. 182 comma 2 del codice di procedura civile, nel testo modificato dal DLgs. 22 ottobre 2022 n. 149, così prevede: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
Questa norma, in ragione dell’art. 12 comma 10 del DLgs. 546/92, opera pacificamente anche in sede processuale tributaria.
Ciò trova applicazione per i giudizi instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (ovvero dal 1° marzo ...
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