Esenzione per gli atti di separazione anche per il deposito del divorzio estero
Il deposito presso il notaio è necessario per consentire le dichiarazioni urbanistiche relative all’immobile in Italia
A norma dell’art. 19 della L. 74/87, sono esenti dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, “gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella risposta a interpello n. 351, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’applicabilità di tale esenzione nel caso in cui il divorzio sia giudizialmente deciso da una sentenza straniera, ma l’accordo patrimoniale raggiunto dai coniugi coinvolga anche un immobile acquistato nel corso del matrimonio dagli (ex) coniugi in Italia.
Nel caso di specie, in particolare, due coniugi avevano acquistato un immobile in Italia nel 2017, ma, successivamente, era sopravvenuto il divorzio, stabilito
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