L’amministratore unico non può essere anche dipendente
La possibile compatibilità tra l’incarico di amministratore e il rapporto di lavoro subordinato con la medesima società trova limiti specifici
In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi, per l’amministratore di una società di capitali risulta astrattamente possibile instaurare al contempo un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.
Tale compatibilità, tuttavia, non è sempre stata del tutto scontata, dal momento che lo stesso INPS aveva in origine escluso che per i “presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società (circ. INPS n. 179/89).
Solo in seguito, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 10680/94 e Cass. n. 1793/96) si è uniformata al principio secondo cui l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria – come quella dell’amministratore
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