Lavoro intermittente anche nel trasporto a fune
Il DL 48/2023 convertito inserisce nuove figure al regio decreto che contiene le attività ammesse al contratto a chiamata
Tra le disposizioni del decreto “Lavoro” (DL 48/2023), in fase di conversione ne è stata inserita una riservata al settore del trasporto a fune. La misura è destinata a riaprire il dibattito sulle attività ammissibili mediante lavoro a chiamata, aspetto esaminato in passato anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
L’art. 36-bis del DL 48/2023, infatti, fornisce un’interpretazione estensiva del punto n. 8 del RD 6 dicembre 1923 n. 2657, norma di riferimento per quanto concerne le condizioni oggettive di attivazione del contratto intermittente.
Tale figura è regolata dagli artt. da 13 a 18 del DLgs. 81/2015. L’art. 13 definisce il lavoro intermittente come il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione