Cedente d’azienda fallito responsabile per i debiti aziendali
Il controllo sulla fattibilità della proposta non è escluso dall’attestazione del professionista
La Cassazione, con l’ordinanza n. 19806 depositata ieri, è ritornata sui temi della responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti aziendali e del sindacato del tribunale in ordine alla fattibilità del concordato.
Quanto al primo profilo, secondo la giurisprudenza, la solidarietà dell’acquirente dell’azienda per le obbligazioni relative al pagamento dei debiti aziendali (art. 2560 comma 2 c.c.) è posta a tutela dei creditori (operando sul piano “esterno”), e non dell’alienante, per cui essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, ossia il cedente, nei cui confronti l’acquirente che ha pagato i debiti
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