Aliquota IVA del 10% per il riempitivo al collagene
Nella risposta a interpello n. 371 pubblicata ieri, 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate afferma l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% per il prodotto, a base di collagene equino, iniettabile per la rigenerazione cutanea o biorivitalizzazione, in quanto classificato nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
Il n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l’aliquota ridotta per le cessioni aventi ad oggetto “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. Secondo la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 3 della L. 145/2018, tra tali beni rientrano i “dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata” (cfr., per tutte, circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019).
Nel caso di specie, la classificazione del suddetto prodotto, riempitivo delle depressioni cutanee, nell’ambito della sottovoce 3004 9000 (“Medicamenti” costituiti da prodotti per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto) risulta accertata dal parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei nonopoli, che ne ha esaminato la composizione. La relativa cessione si ritiene pertanto soggetta a IVA con l’aliquota del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72.
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