Denunciabili al Tribunale solo irregolarità attuali e di potenziale danno per la società
In applicazione del principio di residualità, non rilevano gli atti impugnabili
Il Tribunale di Catanzaro, in un’ordinanza del 24 maggio scorso, si sofferma sulle principali caratteristiche della denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c.
Si precisa, innanzitutto, come i presupposti per l’accoglimento di tale denuncia siano:
- l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione (derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti);
- il possibile danno alla società (o a una o più società controllate).
In ragione del riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione”, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio ...
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