La Dogana può riemettere gli atti impositivi purché nei termini
L’inosservanza del contraddittorio procedimentale ha rilievo solo formale
La violazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Agenzia delle Dogane ha rilievo esclusivamente formale, con la conseguenza che l’Ufficio può porre rimedio a tale inosservanza con la riemissione degli atti impositivi. I provvedimenti sanzionatori emessi a seguito degli avvisi originari, pertanto, non vengono travolti, in quanto il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e sanzione.
Questo principio di diritto è stato espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 21236 depositata ieri.
La vicenda trae origine da diverse importazioni di merce, dichiarata di un’origine successivamente rettificata dall’Agenzia delle Dogane a seguito di indagini internazionali effettuate dall’Olaf.
L’Amministrazione ...
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