Regime IVA delle agenzie per la rivendita dei soli servizi di alloggio
L’aggregatore di servizi alberghieri applica il regime speciale anche in assenza di servizi abbinati
La Corte di Giustizia Ue, con una sentenza del 29 giugno scorso (causa C-108/22), ha affermato che l’attività svolta da un aggregatore di servizi alberghieri, che acquista in nome proprio servizi di alloggio presso terzi e li rivende ad altri operatori economici, rientra nel regime IVA per le agenzie di viaggio anche quando tali prestazioni non sono accompagnate da servizi supplementari.
Anche se l’interpretazione fornita dalla Corte non è del tutto innovativa, ricalcando in gran parte i principi espressi nella causa C-552/17 (Alpenchalets Resorts), la pronuncia appare interessante per richiamare l’attenzione su un aspetto ancora controverso riguardante il regime speciale in parola, ossia la sua applicazione alla rivendita di singoli servizi turistici da parte delle agenzie.
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