Condizioni migliorative per l’anticipazione del TFR
Tali condizioni di favore possono essere disposte dai contratti collettivi o da patti individuali
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto su richiesta del lavoratore è un’ipotesi prevista dal nostro ordinamento, applicabile una sola volta nel corso del rapporto di lavoro al ricorrere di certe condizioni. Tale anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto dovuto alla cessazione del rapporto medesimo.
Innanzitutto il prestatore di lavoro deve avere almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e l’anticipazione può avvenire in misura non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
L’art. 2110 c.c. prevede alcuni limiti, in quanto le richieste sono soddisfatte entro il 10% degli aventi titolo ogni anno e, comunque, non oltre il 4% del
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