Decreto di inammissibilità con impatto sulla definizione della lite
L’inammissibilità integra la soccombenza del contribuente
Quando sono spirati i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente di sezione esamina in via preliminare il ricorso (o l’appello) ai sensi dell’art. 27 del DLgs. 546/92.
In questa sede, se non emergono criticità, questi provvede all’assegnazione del ricorso ad una delle sezioni.
Può tuttavia essere decretata l’inammissibilità del ricorso, se manifesta e nei casi tassativamente previsti dalla legge, oppure l’estinzione/interruzione/sospensione del processo.
Per quanto riguarda la definizione delle liti ex L. 197/2022, non si rinvengono chiarimenti di prassi su come può essere gestita la situazione in caso di decreto presidenziale.
Occorre come di consueto guardare alla situazione processuale esistente al 1° gennaio 2023.
La L. 197/2022 non fa riferimento
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41