Confermata la legittimazione del liquidatore di società estinta
Secondo la Cassazione i soci non possono agire prima di cinque anni dall’estinzione della società
Con la sentenza n. 22070, depositata ieri, la Cassazione ha affermato che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione delle società, stabilito dall’art. 28 del DLgs. 175/2014, opera anche sul piano processuale. La società estinta mantiene dunque per 5 anni la capacità di essere parte nei processi contro enti impositori, enti previdenziali e agenti della riscossione (per approfondimenti si rimanda a “Società estinte: legittimazione processuale e rischi per il socio” nel n. 2/2022 della rivista L’accertamento).
Il potere di rappresentanza spetta all’ultimo rappresentante legale, di solito il liquidatore, che conserva la legittimazione processuale (§ 1.2.2). Per converso, secondo la Suprema Corte, i soci, che di regola succedono all’ente
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