Dolo specifico di evasione anche non esclusivo per le fatture per operazioni inesistenti
Il fine dell’evasione idoneo a integrare il reato di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 può essere accompagnato da altre finalità
Il dolo specifico di evasione, necessario per la sussistenza della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000) può anche non essere esclusivo, potendo concorrere con finalità di natura diversa, a profitto proprio o di terzi.
Il principio, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritrova nella sentenza n. 33433 depositata ieri, con cui la Cassazione ha confermato l’assoluzione pronunciata in grado di appello nei confronti di due soggetti, di indiretta notorietà che ha contribuito alla diffusa conoscenza della vicenda processuale.
In particolare, l’assoluzione dei due imputati dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del DLgs. n. 74/2000 era derivata dalla considerazione, aderente alla
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