Prova di non fallibilità con qualunque mezzo idoneo
Il trasferimento della sede all’estero non esclude l’apertura della liquidazione giudiziale
La dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale (oggi procedura di liquidazione giudiziale) richiede che si accerti che questi versi in uno stato di insolvenza ex art. 5 del RD 267/42 (oggi art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019) e, contestualmente, che abbia superato i limiti dimensionali di cui all’art. 1 commi 2 e 3 del RD 267/42 (oggi art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019) .
Spetta al debitore dimostrare che non ricorrono tali condizioni potendosi servire, a tal fine, di qualunque mezzo che risulti idoneo a rappresentare fedelmente la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. nn. 35381/2022, 25025/2020, 12681/2020 e 6991/2019).
Sebbene il bilancio di esercizio costituisca un mezzo privilegiato per la verifica ...
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