Credito del promittente venditore al pagamento del prezzo pignorabile
Sono pignorabili i crediti futuri purché il diritto sia riconducibile a un rapporto giuridico identificato e già esistente
L’espropriazione mobiliare presso terzi consente al creditore, munito di titolo esecutivo, di vincolare al soddisfacimento delle proprie pretese i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di soggetti terzi: a far data dalla notifica del pignoramento e dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il debitor debitoris dovrà versare al creditore procedente, sino a concorrenza del credito azionato, le somme di cui si è dichiarato debitore nei confronti del suo creditore diretto.
Con specifico riferimento alle caratteristiche del credito incorporato nel titolo esecutivo, l’art. 474 c.p.c. dispone che l’esecuzione forzata può aver luogo solamente in virtù di un diritto certo, liquido ed esigibile. L’osservazione della casistica giurisprudenziale
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