Cessione di terreni esteri edificabili al test del credito sulle imposte estere
L’applicazione della tassazione separata esclude il beneficio, occorre optare per quella ordinaria
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili situati all’estero sono tassate come redditi diversi, indipendentemente dalla data di acquisto dei terreni stessi ex art. 67 comma 1 lett. b) ultimo periodo del TUIR.
In questo senso, si è espressa anche la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 18 maggio 2021 n. 350, secondo cui la previsione di imponibilità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR trova applicazione anche qualora la cessione abbia a oggetto immobili situati all’estero di proprietà di una persona fisica residente in Italia.
Per le plusvalenze su terreni posseduti all’estero, quindi, il reddito imponibile in Italia si determina secondo quanto previsto dall’art. 68 del TUIR, esattamente come
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41