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Domenica, 29 giugno 2025

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Dall’INPS istruzioni per la fruizione dell’assegno unico da parte dei nuclei vedovili

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 agosto 2023

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Con la circolare n. 76 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della maggiorazione dell’assegno unico e universale prevista dall’art. 4 comma 8 del DLgs. 230/2021 con particolare riguardo ai nuclei vedovili, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 22 del DL 48/2023.

La norma introduce un’ulteriore ipotesi di fruizione della maggiorazione degli importi di assegno unico nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. “bonus secondo percettore di reddito”), disponendo che tale maggiorazione sia altresì riconosciuta, a partire dal 1° giugno 2023, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.

Dopo aver richiamato le istruzioni fornite con la circ. n. 23/2022 e con i messaggi nn. 1714/2022724/2023, relativamente alla ratio di tale maggiorazione e alla fragilità dei nuclei vedovili, l’INPS precisa che il citato art. 22 limita l’effetto del nuovo disposto di cui al menzionato comma 8 alle rate maturate a partire dal 1° giugno del corrente anno, senza che sia altresì prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”, e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di assegno;
- il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
- il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di assegno.

Infine, l’INPS fornisce indicazioni riguardo all’integrazione delle domande di assegno unico in caso di decesso di uno o entrambi i genitori a partire dal 1° giugno 2023.

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