Il conto intersocietario salva dalla bancarotta tra società infragruppo
Escluso il reato se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi
Particolarmente delicato è l’accertamento della bancarotta fraudolenta per distrazione per le società che appartengono ad un gruppo di imprese.
Laddove si verifichi il fallimento (la liquidazione giudiziale, secondo la dicitura del DLgs. 14/2019) di una società all’interno di un gruppo, non è esclusa la possibile contestazione della natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di beni o denaro verso la capogruppo o verso altre società collegate, se non risulta la sussistenza di cosiddetti “vantaggi compensativi”, intesi come il profitto che effettivamente deriva all’impresa che ha effettuato l’operazione a vantaggio di altro componente del gruppo.
Con riferimento alle operazioni infragruppo e ai “vantaggi compensativi”, il consolidato orientamento ...