Relazione sulla gestione «viziata» con conseguenze incerte
Un intervento della Corte d’Appello di Venezia rende opportuno ricapitolare alcune questioni
La legge non richiede la approvazione autonoma della relazione sulla gestione da parte dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio (cfr. Trib. Roma n. 16678/2013 e Trib. Milano 7 gennaio 2010, nonché la circ. Assonime n. 13/2017, § 6). Secondo parte della giurisprudenza (cfr. App. Venezia n. 1984/2022), peraltro, ciò non precluderebbe agli amministratori di optare per tale soluzione. Incerte, in ogni caso, sono le conseguenze da correlare alla predisposizione di una relazione sulla gestione “viziata”.
Secondo la sentenza n. 16678/2013 del Tribunale di Roma, i vizi che afferiscono alla relazione sulla gestione non si riverbererebbero sul bilancio d’esercizio, potendo solo comportare una responsabilità degli amministratori, collocandosi
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