Variazioni IVA agevolate in base al Codice della crisi
Ampliata la casistica del diritto all’emissione e dell’esonero dalla registrazione della nota rettificativa
L’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 conferisce al Governo l’incombente di estendere a tutti gli istituti, liquidatori e di risanamento, contemplati dal Codice della crisi l’applicazione dei commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72.
Sotto il primo profilo, la versione attuale del comma 3-bis stabilisce, alla lett. a), che la disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione (comma 2) si applica anche nell’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a cura del cessionario o committente, a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, o quella del decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42) o di pubblicazione, nel Registro delle imprese,
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