L’IVA deve essere assolta nel Paese di consumo
Ribadito dalla Suprema Corte un importante principio unionale
Nel rispetto del principio di tassazione nel Paese di destinazione e del divieto di doppia imposizione, l’imposta sul valore aggiunto deve essere assolta nello Stato membro Ue di effettivo consumo dei beni nell’Unione europea e non già nei Paesi in cui tale merce è solamente transitata. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza depositata ieri, 7 settembre 2023, n. 26056.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Dogane aveva sottoposto a revisione alcune dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate nel corso del 2015 da una società importatrice italiana, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa unionale in merito all’utilizzo del c.d. “regime 42”. Tale regime rappresenta una procedura doganale
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41