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Danno biologico rivalutato con decorrenza 1° luglio 2023

/ REDAZIONE

Giovedì, 14 settembre 2023

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Facendo seguito al DM 2 agosto 2023 n. 105, con la circolare n. 41 l’INAIL ha reso nota la rivalutazione, dal 1° luglio 2023, degli importi degli indennizzi del danno biologico in seguito alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all’8,1% (intervenuta tra il 2021 e il 2022).

Al riguardo, si ricorda che la L. 208/2015, con effetto dal 2016, ha introdotto un meccanismo di rivalutazione, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, erogati dall’Istituto ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000, siano rivalutati, con apposito DM, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata rispetto all’anno precedente.
In proposito, l’INAIL precisa che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere da tale data, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni; i predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023).

Invece, per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

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