Non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva per i farmaci erogati in regime di SSN
L’art. 1 comma 532 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 2 pubblicata ieri, ha confermato la non rilevanza ai fini IVA della suddetta remunerazione aggiuntiva; essa, infatti, può essere assimilata alle precedenti erogazioni previste, ai medesimi fini, dal DL 41/2021.
Il contributo, previsto nell’ottica di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie, non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, non è commisurato al prezzo dei medicinali – essendo correlato al numero delle confezioni cedute – e non ne modifica il prezzo di vendita al pubblico.
A differenza delle precedenti erogazioni, il citato comma 532 ha previsto che la remunerazione aggiuntiva concorra al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale. Per tale ragione, raggiunto il tetto di spesa ed esaurite le risorse stanziate, l’erogazione viene interrotta e le eventuali somme elargite in eccesso devono essere recuperate.