Soluzione per le donazioni di terreni edificabili tra familiari
Si tratta di una questione controversa in giurisprudenza che la delega fiscale risolve con un principio coerente con quanto avviene per le partecipazioni
L’art. 5 comma 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze (redditi diversi) realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Sarà stabilito che, qualora gli stessi siano acquistati per effetto di donazione, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.
Secondo il vigente art. 68 comma 2 ultimo periodo del TUIR, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell’INVIM e dell’imposta di
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