Per le dimissioni è necessaria la forma scritta
A pena di inefficacia dell’atto, le dimissioni del lavoratore devono osservare specifiche modalità formali o intervenire presso le sedi assistite
Il rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 151/2015, può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti esclusivamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto. Questo è il principio di diritto affermato ieri dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27331/2023.
Il caso di specie traeva origine dalla domanda, proposta dal lavoratore, volta all’accertamento del provvedimento espulsivo del datore di lavoro e alla declaratoria di illegittimità delle dimissioni.
I giudici del merito, in applicazione della regola residuale in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., avevano ritenuto che l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro fosse riconducibile
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