Ravvedimento speciale sui corrispettivi telematici alla prova del cumulo giuridico
Rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione
L’art. 4 del DL 131/2023 (c.d. DL “Energia”) ha ammesso il ravvedimento operoso per le omesse/infedeli memorizzazioni/trasmissioni dei corrispettivi telematici:
- commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
- a condizione che il ravvedimento stesso si perfezioni entro il 15 dicembre 2023.
Il vantaggio consiste nel fatto che il ravvedimento può avvenire anche se la violazione è stata constatata entro il 31 ottobre 2023 (cosa vietata dall’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97). Vale la regola generale secondo cui al momento del ravvedimento la violazione non deve essere stata già contestata ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
Riepilogando, le violazioni da sanare sono le seguenti:
- omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi ...
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