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Un qualsiasi terzo può finanziare la società

/ REDAZIONE

Sabato, 21 ottobre 2023

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Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 3735/2023, ha precisato che è legittimo il finanziamento erogato da un terzo a una srl tramite un mero bonifico bancario, rilevando il tutto in bilancio alla voce “debiti per finanziamenti”.

E infatti:
- al di fuori dei rapporti bancari, il contratto di mutuo non richiede la forma scritta, né ad substantiamad probationem, ma la mera consegna della somma di denaro (trattandosi di contratto reale);
- in forza di quanto disposto dagli artt. 11 del DLgs. 385/93 e 2 della Delibera CICR n. 1058/2005, è possibile che un terzo eroghi un finanziamento a una società qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata con indicazione della natura.

Neppure, al fine farne valere la nullità, può invocarsi la natura di mutuo di scopo. Non tanto perché per la relativa configurabilità occorre che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano in concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse proprio anche del mutuante, idoneo a vincolare l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione, quanto perché la violazione dello scopo convenzionale si porrebbe, comunque, sul piano della risoluzione del contratto e non della nullità dello stesso.

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