Disconoscimento del regime tariffario preferenziale con silenzio dell’autorità estera
Ciò solo se l’Agenzia delle Dogane, in esito alla procedura di cooperazione amministrativa, continua a nutrire dubbi sull’origine dei prodotti importati
Nel caso in cui l’autorità doganale del Paese di importazione, in esito alla cooperazione amministrativa con le autorità competenti del Paese beneficiario di un trattamento tariffario preferenziale, nutra fondati dubbi sul carattere originario dei prodotti o sulla validità dell’attestazione di origine, il silenzio serbato dall’autorità doganale del Paese beneficiario può legittimare il disconoscimento del regime tariffario preferenziale.
Il principio, espresso in materia di verifica della correttezza dell’origine preferenziale dichiarata all’importazione, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20 luglio 2023 n. 21685.
Il Reg. Ue 2015/2447 (RE) disciplina la procedura di controllo a posteriori delle attestazioni di origine (art. 109), dei certificati ...