Decadenza breve per impedire vendite fallimentari con prezzo inferiore a quello giusto
Escluso il limite per l’esistenza di gravi e giustificati motivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30917 di ieri, ha enunciato il principio secondo cui il termine di decadenza di dieci giorni dal “deposito”, di cui al comma 5 (e non comma 4) dell’art. 107 del RD 267/42, richiamato dall’art. 108 comma 1 del RD 267/42, si applica solo nell’ipotesi contemplata dalla seconda parte di tale disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedono al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato, e non anche nell’ipotesi (prima parte della norma) dell’istanza per la sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, che può essere presentata fino al decreto
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