Licenziamento discriminatorio nullo anche se sussiste un motivo lecito
Nel licenziamento ritorsivo, invece, l’intento ritorsivo deve avere avuto una efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto
Di recente il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 681/2023, si è pronunciato in materia di licenziamento discriminatorio, ricordando che il provvedimento è comunque nullo anche quando, insieme al motivo illecito di natura discriminatoria, concorra un motivo di recesso lecito.
Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra licenziamento ritorsivo e licenziamento discriminatorio: nel primo, l’intento ritorsivo del datore di lavoro deve essere stato determinante ed esclusivo, quindi l’unica effettiva ragione del recesso. Pertanto, nel caso in cui sussista il motivo formalmente addotto dal datore di lavoro alla base del recesso, come ad esempio un motivo di natura economica, il licenziamento non è qualificabile come ritorsivo, in quanto il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve
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