Proroga degli acconti anche per attività agricole connesse titolari di reddito di impresa
Restano esclusi gli agricoltori persone fisiche che esercitano attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR
L’art. 4 del DL 145/2023 (c.d. “decreto Anticipi”) riconosce alle persone fisiche titolari di partita IVA, con ricavi o compensi relativi al periodo di imposta 2022 di ammontare non superiore a 170.000 euro, la possibilità di rinviare il versamento del secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 (in luogo della scadenza ordinaria del 30 novembre) o di suddividere l’importo dovuto in 5 rate di eguale importo, sempre a decorrere dal mese di gennaio 2024. Non slitta, invece, il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.
La ratio del rinvio, al momento operativo per il solo anno 2023, è quella di distribuire in modo più equo il carico fiscale per le partite IVA, evitando il versamento in unica soluzione della seconda
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