Gestione del debito erariale anche senza transazione fiscale-previdenziale
Il pagamento parziale può essere proposto anche fuori dagli accordi di ristrutturazione dei debiti e dal concordato preventivo
Le vigenti disposizioni del Codice della crisi, in attesa dell’attuazione della delega fiscale (art. 9 comma 1 lett. a) n. 5) della L. 111/2023), non permettono attualmente di formulare la proposta di accordo sui debiti fiscali e previdenziali di cui agli artt. 63 e 88 del DLgs. 14/2019 (“CCII”) tramite istituti diversi dagli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, alcuni dei quali consentono comunque di offrire un pagamento parziale di tributi e contributi secondo le regole generali della falcidia dei creditori privilegiati e chirografari.
Ad esempio, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione sono espressamente applicabili, ai sensi dell’art. 64-bis comma 9 del CCII, diverse norme del concordato preventivo, ma non quelle riguardanti ...