La somministrazione in agricoltura blocca il lavoro occasionale
Vietato l’impiego occasionale di lavoratori somministrati in agricoltura nel triennio precedente
La L. 197/2022, con l’art. 1 commi da 343 a 354, ha introdotto per il settore agricolo una nuova figura contrattuale estremamente flessibile che, per il settore, ha raccolto, seppur al momento solo in via sperimentale per il biennio 2023-2024, l’eredità del contratto per prestazione occasionale (PrestO) e ancor di più dei vecchi “voucher”.
L’art. 1 comma 343 le definisce prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, utilizzabili in agricoltura e solo per attività aventi natura stagionale. Nonostante l’accezione “lavoro occasionale”, ai lavoratori devono, comunque, essere garantite le tutele previste per il rapporto di lavoro subordinato.
In ottica qualificatoria va sottolineato che il richiamo al lavoro subordinato è presente anche al successivo
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