Il coacervo deve essere operato a valori normali
Sulle donazioni pregresse di denaro è plausibile una rivalutazione degli importi
L’imposta sulle successioni e quella sulle donazioni conoscono un meccanismo volto a maggiorare la base imponibile del trasferimento gratuito mortis causa o inter vivos più recente di un importo pari, con buona sintesi, al valore attuale delle donazioni operate in precedenza tra i medesimi soggetti.
Lo stesso, noto come coacervo, è previsto nel primo ambito dall’art. 8 comma 4 del DLgs. 346/90 (TUSD) “ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili”: tale inciso ha indotto più volte la giurisprudenza di legittimità, da quando, in particolare, il sistema dell’imposta sulle successioni non è più basato su aliquote progressive, a non ritenerlo più operante alla morte della persona (ex multis Cass. 31 maggio 2022 n. 17623), inducendo solo di recente l’Agenzia
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