Ulteriori indicazioni dell’INPS per APE sociale e pensione anticipata «precoci»
Con il messaggio n. 4192 di ieri, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti relativi al riconoscimento dell’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori c.d. “precoci” e all’indennità di APE sociale.
Nel dettaglio, con un primo chiarimento l’INPS conferma che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale previsto all’art. 14 comma 3 del DL 104/2020, e all’art. 1 comma 311 della L. 178/2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Si ricorda che si tratta di un “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”. Con un secondo chiarimento, invece, l’Istituto previdenziale conferma che, come previsto dalla circ. n. 62/2022 in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui all’art. 1 comma 199, lett. a) della L. 232/2016, anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Si ricorda che tale ultima norma indica tra i beneficiari coloro che sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 della L. 604/66, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi.
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