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Carta Rdc operativa per i primi mesi del 2024

/ REDAZIONE

Sabato, 25 novembre 2023

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Con il messaggio n. 4179 pubblicato ieri, l’INPS torna a parlare del reddito di cittadinanza (Rdc), prossimo alla cessazione dal 1° gennaio 2024, come disposto dall’art. 1 comma 318 della L. 197/2022.

Per i soggetti per i quali la misura risulta ancora in essere, la fruizione del Rdc terminerà a fine anno anche nel caso in cui non siano ancora trascorse le 18 mensilità, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di assegno unico e universale fino a febbraio 2024 (messaggio INPS n. 2896/2023). A tal fine, la Carta Rdc resterà operativa per i primi mesi del 2024.

Inoltre, in considerazione del fatto che il beneficio viene erogato dal mese successivo a quello della richiesta, nuove domande di reddito di cittadinanza potranno essere acquisite fino alla data del 30 novembre 2023; l’INPS consentirà la trasmissione delle istanze tramite intermediari, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, fino alla data del 20 dicembre 2023, a condizione che siano presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre.

Tale data rappresenta inoltre il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) del DL 145/2023, i servizi sociali dovranno comunicare l’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità; pertanto, le famiglie che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza a ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, il 15 dicembre potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, a condizione che nel frattempo risultino prese in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, se dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione del Rdc.

Il 15 e il 27 dicembre l’INPS procederà poi a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati e quello del corrente mese ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

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