ACCEDI
Lunedì, 17 febbraio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Agevolazione prima casa a prescindere dalla classificazione catastale per il terreno pertinenziale

/ REDAZIONE

Sabato, 2 dicembre 2023

x
STAMPA

L’agevolazione prima casa, per espressa disposizione della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, si estende alla pertinenza della prima casa, in virtù della semplice sussistenza del vincolo civilistico di pertinenza (art. 187 c.c.) e a prescindere dalla classificazione catastale del bene e quindi a prescindere dal fatto che sia censito in catasto unitamente al bene principale.

Lo ribadisce la Cassazione nell’ordinanza n. 33629, depositata ieri, pronunciandosi in relazione ad una causa scaturita dalla richiesta dell’agevolazione prima casa per un terreno non censito unitamente al bene principale.

La Suprema Corte, dopo aver ricordato che la limitazione quantitativa prevista dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in base alla quale l’agevolazione spetta, per le pertinenze classificate C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per categoria, non comporta una limitazione dell’agevolazione alle categorie catastali indicate, in quanto il beneficio è legato solo all’esistenza del vincolo pertinenziale, come definito dal codice civile (art. 817 c.c.).

E con specifico riguardo al terreno, quindi, la possibilità di applicare l’agevolazione prima casa alla pertinenza è fondato sul solo criterio fattuale della destinazione concreta della cosa a servizio o a ornamento di un’altra, senza che rilevi la classificazione catastale dell’area, che ha solo rilievo formale.

TORNA SU