Il Ministero del Lavoro «rafforza» il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro
Con l’interpello n. 5/2023, pubblicato ieri, la Commissione per la sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è intervenuta in merito alla figura del preposto ex art. 2 comma 1, lett. e) del DLgs. 81/2008. In sintesi, si tratta di colui che, per competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Con l’occasione, è stato richiesto se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile e se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro.
Inoltre, è stato chiesto se il preposto vada comunque individuato se nell’ambito dell’attività lavorativa non c’è un lavoratore che sovraintende l’attività di altri lavoratori. Per i tecnici ministeriali, dal combinato disposto di specifiche norme del Testo unico sulla sicurezza (artt. 2, 18, 19 e 37 del DLgs. 81/2008), sembra emergere la volontà di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività.
Infine, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.